Dichiarazione FGAS 2014 (dati riferiti all´anno 2013)
25-03-2014 - Aggiornamenti Normativi
Ai fini della comunicazione della dichiarazione ai sensi dell´art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all´anno 2013, sono disponibili le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, insieme all´elenco aggiornato delle sostanze da considerare ai fini della dichiarazione.
Si ricorda che sono tenuti a presentare tale dichiarazione tutti gli OPERATORI* delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d´aria e pompe di calore nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
A tal fine AirBertolaccini ha predisposto il servizio di compilazione ed invio della dichiarazione per conto di tutti coloro che sono tenuti a farlo. Potete richiedere informazioni e costi scrivendoci a
Per facilitare la compilazione è inoltre disponibile l´elenco delle FAQ - DOMANDE FREQUENTI, aggiornato sulla base delle richieste pervenute in occasione della dichiarazione 2013.
Informiamo che è possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione.
Si ricorda che il termine ultimo per la consegna è il 31 maggio 2014.
Collegamenti utili
Per un´informazione completa sull´attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un´informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell´art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell´Ambiente:
Sito del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati - Registro nazionale
Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:dichiarazionefgas@isprambiente.it
Le sostanze pure e i preparati considerati ai fini della dichiarazione sono quelli inclusi nell´Allegato I al Regolamento CE n.842/2006. La lista delle sostanze è disponibile in formato pdf, qui sotto.
Si precisa che le miscele considerate dal Regolamento soddisfano i seguenti criteri:
contengono almeno un componente costituito da gas fluorurati ad effetto serra.
Il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150.
Si precisa ancora che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22 pur essendo gas fluorurati ad effetto serra non sono considerati ai fini della dichiarazione. L´uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.
* Con riferimento alla definizione di OPERATORE di cui all´art. 2 paragrafo 6 del regolamento CE 842/06, il proprietario dell´apparecchiatura o dell´impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l´effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Fonte: ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambiantale
Si ricorda che sono tenuti a presentare tale dichiarazione tutti gli OPERATORI* delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d´aria e pompe di calore nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
A tal fine AirBertolaccini ha predisposto il servizio di compilazione ed invio della dichiarazione per conto di tutti coloro che sono tenuti a farlo. Potete richiedere informazioni e costi scrivendoci a
info@airbertolaccini.it
Per facilitare la compilazione è inoltre disponibile l´elenco delle FAQ - DOMANDE FREQUENTI, aggiornato sulla base delle richieste pervenute in occasione della dichiarazione 2013.
Informiamo che è possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione.
Si ricorda che il termine ultimo per la consegna è il 31 maggio 2014.
Collegamenti utili
Per un´informazione completa sull´attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Sito del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un´informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell´art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell´Ambiente:
Sito del Ministero dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati - Registro nazionale
Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:dichiarazionefgas@isprambiente.it
Le sostanze pure e i preparati considerati ai fini della dichiarazione sono quelli inclusi nell´Allegato I al Regolamento CE n.842/2006. La lista delle sostanze è disponibile in formato pdf, qui sotto.
Si precisa che le miscele considerate dal Regolamento soddisfano i seguenti criteri:
contengono almeno un componente costituito da gas fluorurati ad effetto serra.
Il GWP complessivo della miscela deve essere maggiore o uguale di 150.
Si precisa ancora che i CFC (clorofluorocarburi), gli Halon, gli HCFC (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22 pur essendo gas fluorurati ad effetto serra non sono considerati ai fini della dichiarazione. L´uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri HCFC o da CFC o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.
* Con riferimento alla definizione di OPERATORE di cui all´art. 2 paragrafo 6 del regolamento CE 842/06, il proprietario dell´apparecchiatura o dell´impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l´effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
Fonte: ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambiantale
Documenti allegati
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