Gas Fuorurati ad effetto serra - Nuovo regolamento UE 517/2014
13-06-2014 11:46 - Aggiornamenti Normativi
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il regolamento è entrato in vigore il 9 Giugno 2014.
Questa revisione mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e amplia i casi di tenuta del registro e a responsabilizzare i produttori.
Gli effetti ad ogni modo non saranno immediati, visto che l'entrata in vigore sarà il 1° gennaio 2015.
Inoltre gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas, resteranno in vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché non siano abrogati e sostituiti.
Alcune modifiche però sono state introdotte. In particolare, rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 dove il limite erano i 3 kg di F-gas nel circuito, viene introdotto un nuovo parametro per l'obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l' impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente: ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential ) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
1) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
2) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
3) sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
Ci sarà però la possibilità le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali.
Questa revisione mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e amplia i casi di tenuta del registro e a responsabilizzare i produttori.
Gli effetti ad ogni modo non saranno immediati, visto che l'entrata in vigore sarà il 1° gennaio 2015.
Inoltre gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas, resteranno in vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché non siano abrogati e sostituiti.
Alcune modifiche però sono state introdotte. In particolare, rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 dove il limite erano i 3 kg di F-gas nel circuito, viene introdotto un nuovo parametro per l'obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l' impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente: ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential ) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
1) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
2) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
3) sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
Ci sarà però la possibilità le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali.
Documenti allegati
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Scarica qui il testo del regolamento CE 517_2014
Collegamenti
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 Testo rilevante ai fini del SEE